Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 22/04/1941 n. 633

Art. 187 In difetto di convenzioni internazionali, le opere di autori stranieri che non rientrano nelle condizioni previste nel secondo comma dell'art. 185 godono della protezione sancita da questa legge, a condizione che lo stato di cui è cittadino l'autore straniero conceda alle opere di autori italiani una protezione effettivamente equivalente e nei limiti di detta equivalenza. Se lo straniero è apolide o di nazionalità controversa, la norma del comma precedente è riferita allo stato nel quale l'opera è stata pubblicata per la prima volta.

Art. 188 L'equivalenza di fatto, osservate le norme che seguono è accertata e regolata con decreto reale da emanarsi a norma dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100. La durata della protezione dell'opera straniera non può in nessun caso eccedere quella di cui l'opera gode nello stato di cui è cittadino l'autore straniero. Se la legge di detto stato abbraccia nella durata della protezione un periodo di licenza obbligatoria, l'opera straniera è sottoposta in Italia ad una norma equivalente. Se la legge di detto stato sottopone la protezione alla condizione dell'adempimento di formalità, di dichiarazioni di riserva o di depositi di copie dell'opera, o ad altre formalità qualsiasi, l'opera straniera è sottoposta in Italia a formalità equivalenti determinate col decreto reale. Il decreto reale può altresì sottoporre la protezione dell'opera straniera all'adempimento di altre particolari formalità o condizioni.

Art. 189 Le disposizioni dell'art. 185 si applicano all'opera cinematografica, al disco fonografico o apparecchio analogo, ai diritti degli interpreti , attori o artisti esecutori, alla fotografia ed alle opere dell'ingegneria, in quanto si tratti di opere o prodotti realizzati in Italia o che possono considerarsi nazionali a termini di questa legge o di altra legge speciale. In difetto della condizione sopraindicata sono applicabili a dette opere, diritti o prodotti le disposizioni degli articoli 186, 187 e 188.

TITOLO VII Comitato consultivo permanente per il diritto di autore

Art. 190 E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un comitato consultivo permanente per il diritto di autore. Il comitato provvede allo studio delle materie attinenti al diritto di autore o ad esso connesse e da pareri sulle questioni relative quando ne sia richiesto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o quando sia prescritto da speciali disposizioni. Il Comitato esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 71quinquies, comma 4.

Art. 191 Il comitato è composto

a) di un presidente designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

b) dei vice presidenti delle corporazioni delle professioni e delle arti, dello spettacolo e della carta e stampa

c) di un rappresentante del P.N.F.]

d) di un rappresentante dei ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria e del commercio e di due rappresentanti del ministero della pubblica istruzione

e) dei direttori generali per il teatro, per la cinematografia, per la stampa ita- liana, dell'ispettore per la radiodiffusione e la televisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e del capo dell'ufficio della proprietà letteraria, scientifica ed artistica

f) dei presidenti delle confederazioni dei professionisti ed artisti e degli industriali, e di tre rappresentanti per ciascuna delle confederazioni suddette particolarmente competenti in materia di diritto di autore, nonché di un rappresentante della confederazione dei lavoratori dell'industria, designato dalla confederazione nazionale dei lavoratori dello spettacolo

g) del presidente della Società italiana degli autori ed editori (SIAE)

h) di tre esperti in materia di diritto di autore designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. I membri del comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consi glio dei Ministri e durano in carica un quadriennio.

Art. 192 Il comitato si riunisce in sessione ordinaria ogni anno alla data stabilita dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed in via straordinaria tutte le volte che ne sarà richiesto dal presidente stesso.

Art. 193 Il comitato può essere convocato a) in adunanza generale b) in commissioni speciali. Partecipano all'adunanza generale tutti i membri del comitato. Le commissioni speciali sono costituite per lo studio di determinate questioni, di volta in volta, con provvedimento del presidente ovvero per l'effettuazione del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 71-quinquies, camma 4. In tale caso la commissione speciale è composta da tre membri, scelti tra gli esperti in materia di diritto d'autore di cui all'articolo 191, primo comma, lettera h), ed i rappresentanti dei Ministeri. Il presidente della commissione è comunque scelto tra i rappresentanti dei Ministeri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente del comitato, può invitare alle riunioni anche persone estranee al comitato, particolarmente competenti nelle questioni da esaminare senza diritto a voto.

Art. 194 La segreteria è affidata al capo dell'ufficio della proprietà letteraria scientifica ed artistica presso il ministero la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 194-bis

1. La richiesta di conciliazione di cui all'art. 71-quinquies, comma 4, sottoscritta dall'associazione o dall'ente proponente, è consegnata al comitato di cui all'art. 190 o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, il presidente del comitato nomina la commissione speciale di cui all'art. 193, comma se- condo. Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita a cura dello stesso proponente alla controparte.

2. La richiesta deve precisare a) il luogo dove devono essere fatte al richiedente le comunicazioni inerenti alla procedura b) l'indicazione delle ragioni poste a fondamento della richiesta.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta la parte convenuta, qualora non accolga la richiesta della controparte, deposita presso la commissione predetta osservazioni scritte. Entro i dieci giorni successivi al deposito, il presidente della commissione fissa la data per il tentativo di conciliazione.

4. Se la conciliazione riesce, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione. Il verbale costituisce titolo esecutivo.

5. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione formula una proposta per la definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con l'indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.

6. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche d'ufficio, i verbali concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento delle spese.

7. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione.

8. Il giudice che rileva che non è stato promosso il tentativo di conciliazione secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi o che la domanda giudiziale è stata promossa prima della scadenza del termine di 90 giorni dalla promozione del tentativo, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di 60 giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. Espletato quest'ultimo o decorso il termine di 90 giorni, il processo può essere riassunto entro il termine perentorio di 180 giorni. Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui al- l'articolo 308 del codice di procedura civile.

Art. 195 A i membri del comitato sono corrisposti gettoni di presenza per ogni giornata di adunanze ai sensi delle disposizioni in vigore.

TITOLO VIII Disposizioni generali, transitorie e finali Art. 196 E' considerato come luogo di prima pubblicazione, il luogo dove sono esercitati per la prima volta i diritti di utilizzazione previsti negli articoli 12 e seguenti di questa legge. Nei riguardi delle opere dell'arte. Figurativa, del cinema, del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, della fotografia e di ogni altra opera identificata dalla sua forma materiale, si considera come equivalente al luogo della prima pubblicazione il luogo della fabbricazione.

Art. 197 I contratti di edizione, di rappresentazione e di esecuzione sono sottoposti alla tassa graduale di registro del 0,50 per cento.

Art. 198 Nel bilancio di previsione del ministero del tesoro, è stanziata, in apposito capitolo della parte ordinaria, a cominciare dall'esercizio in cui questa legge andrà in vigore, una somma di lire un milione, su proventi del diritto previsto dagli articoli 175 e 176, da erogarsi con le modalità stabilite dal regolamento, in favore delle casse di assistenza e di previdenza delle associazioni sindacali degli autori e scrittori e dei musicisti.

Art. 199 La presente legge si applica anche alle opere comunque pubblicate prima e dopo l'entrata in vigore della legge medesima. Rimangono pienamente salvi e impregiudicati gli effetti legali degli atti e con- tratti fatti o stipulati prima di detta entrata in vigore, in conformità delle disposizioni vigenti.

Art. 199-bis

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai programmi creati prima della sua entrata in vigore, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente a tale data.

Art. 200 Sino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura civile, le funzioni attribuite dall'art. 162 al giudice istruttore sono esercitate dal presidente del collegio davanti al quale pende la lite.

Art. 201 Riguardo alle opere pubblicate ed ai prodotti già fabbricati prima della entrata in vigore di questa legge, che vengono sottoposti per la prima volta all'obbligo del deposito o di altre formalità, detto deposito e dette formalità devono essere adempiute nei termini e secondo le norme stabilite dal regolamento.

Art. 202 Agli effetti dell'art. 147 non sono presi in considerazione i prezzi conseguiti nelle vendite effettuate anteriormente alla entrata in vigore di questa legge.

Art. 203 Con regio decreto potranno essere emanate norme particolari per regolare il diritto esclusivo di televisione. Finché non saranno emanate le disposizioni previste nel precedente comma, la televisione è regolata dai principi generali di questa legge in quanto applicabili.

Art. 204 A decorrere dall'entrata in vigore di questa legge, la società italiana autori ed editori assume la denominazione di S.I.A.E. (Società italiana degli autori ed editori) .

Art. 205 Sono abrogate la legge 18 marzo 1926-IV, n. 256, di conversione in legge del R. Decreto-legge 7 novembre 1925-IV, n. 1950, contenente disposizioni sul diritto di autore e le successive leggi di modificazione della suddetta leg ge. Sono altresì abrogate la legge 17 giugno 1937-XV, n. 1251, di conversione in legge del R. Decreto-legge 18 febbraio 1937, contenente norme relative alla protezione dei prodotti dell'industria fonografica e la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, di conversione del R. Decreto-legge 5 dicembre 1938XVII, n. 2115, contenente provvedimenti per la radiodiffusione differita di esecuzioni

artistiche, nonché ogni altra legge o disposizione di legge contraria ed incompatibile con le disposizioni di questa legge.

Art. 206 Il regolamento per la esecuzione della presente legge determina le sanzioni per la violazione delle norme del regolamento stesso. Dette sanzioni potranno comportare l'ammenda non superiore alle lire duecento. La presente legge entra in vigore contemporaneamente al regolamento, il quale dovrà essere emanato entro sei mesi dalla pubblicazione di essa. Entro lo stesso termine sarà altresì emanato un nuovo statuto della Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

 

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